Comunità Energetiche: Grandi Novità Con Il Decreto PNRR3

Il Decreto Legge PNRR3, pubblicato recentemente sulla Gazzetta Ufficiale e attivo dal 26 febbraio, apporta numerose novità e semplificazioni per le CER finanziate dal Piano Ripresa e Resilienza, oltre che per l'eolico ed il fotovoltaico.
Sotto tutte le novità in dettaglio.
Cosa Prevede Il Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza
Il Decreto Legge PNRR3, anche noto come Decreto PNRR 3 o PNRR Ter, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 24 febbraio 2023 con il numero di registrazione d.l. n. 13/2023.
Unito al nuovo piano del MASE presentato all'UE, rappresenta un enorme passo in avanti per la realizzazione e diffusione delle comunità energetiche e delle energie rinnovabili.
Questo decreto introduce disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.
In particolare, il testo si compone di tre parti che riguardano la revisione del sistema della governance del PNRR, il rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti coinvolti e l'attuazione delle politiche di coesione, di politica agricola comune e di politica giovanile.
Comunità Energetiche: Le Novità Del Decreto Legge
Il Decreto Legge PNRR Ter, modificando l'elenco dei possibili membri delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), ha ampliato la platea di beneficiari, includendo le associazioni con personalità giuridica di diritto privato tra i soggetti che possono farne parte, con poteri di controllo.
Inoltre, il decreto prevede che oltre alle comunità energetiche tradizionali, anche gruppi costituiti esclusivamente da piccole e medie imprese agricole, cooperative agricole e impianti a fonti rinnovabili, compresi gli impianti agrivoltaici con potenze superiori a 1 MW, possano accedere agli incentivi per le CER.
È importante sottolineare che, per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, è necessario il pagamento degli oneri di rete.
Ma le novità non finiscono qui, perché fino alla fine del 2025, gli enti locali possono affidare in concessione aree o superfici di loro proprietà per l'installazione di impianti fotovoltaici, al fine di costituire comunità energetiche finanziate con risorse del Pnrr (M2, C2, investimento 1.2).
In questo caso, gli enti locali sono esentati dall'obbligo di rispettare le norme del Codice degli appalti previsto dal Dlgs 28 del 2011.
Tuttavia, la concessione di queste aree e superfici dovrà rispettare i principi di concorrenza, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione.
Gli enti locali dovranno pubblicare gli avvisi per individuare le aree e le superfici da concedere, sulla base di bandi-tipo predisposti dall'Anac e che dovranno contenere anche le informazioni sulla durata della concessione, sull'importo del canone richiesto e sulle aree da affidare.
Se ci sono più richieste per la stessa area o superficie, gli enti locali dovranno considerare il numero dei soggetti partecipanti a ciascuna comunità energetica e l'importo del canone di concessione offerto per scegliere il concessionario.
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PNRR3: Le Novità Per Il Fotovoltaico
Nel caso in cui sia necessario un nulla osta paesaggistico per l'installazione di impianti solari fotovoltaici e termici su edifici o su strutture fuori terra, la relativa autorizzazione dovrà essere rilasciata entro 45 giorni dal momento in cui viene presentata l'istanza.
Se entro questo periodo non si ricevono motivazioni che ostano all'accettazione della richiesta, l'autorizzazione è considerata valida e immediatamente efficace.
La scadenza dei 45 giorni può essere una sola volta e per un massimo di 30 giorni se, entro 15 giorni dall'invio, la soprintendenza fornisce una motivazione puntuale che richieda un'ulteriore istruttoria o una modifica al progetto di installazione.
L'installazione di impianti fotovoltaici a terra (incluse le relative opere e infrastrutture necessarie) all'interno di aree a destinazione commerciale, artigianale, industriale, in discariche chiuse o in cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento non comporta l'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso, ma è considerata manutenzione ordinaria.
Se l'intervento ricade in una zona sottoposta a vincolo paesaggistico, è necessario comunicare il progetto alla soprintendenza competente, che entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione adotterà un provvedimento motivato di diniego in caso di carenza di requisiti di compatibilità.
Novità Anche Per Le Aree Contermini
Il Decreto Legge Semplificazioni del 2021 (n. 77), durante la riforma dei processi di autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, aveva stabilito l'obbligo di acquisire il parere del Ministero della Cultura (non vincolante ma obbligatorio) attraverso la conferenza di servizi, prevista dal procedimento unico (articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003), per l'installazione degli impianti nelle aree confinanti a quelle sotto vincolo paesaggistico.
Tuttavia, con il Decreto Legge Pnrr 3, questa prassi è stata abolita, e quindi ogni disposizione nelle linee guida del Mise (DM 10 settembre 2010) e nei provvedimenti attuativi relativi sono considerati abrogati in contrasto con l'eliminazione del parere del Ministero della Cultura nel procedimento unico per gli impianti localizzati in aree vicine a quelle sotto tutela paesaggistica.
Inoltre, il Decreto Legge Pnrr 3 ha introdotto un'ulteriore semplificazione per l'autorizzazione unica per la costruzione o la modifica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
In particolare, il provvedimento di Via, quando richiesto, è incluso nell'autorizzazione finale rilasciata dopo la partecipazione di tutte le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi.
L'autorizzazione rilasciata, inclusa l'eventuale Via, costituisce il permesso di costruire e di mettere in esercizio l'impianto in conformità al progetto approvato. Infine, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è stato fissato a 150 giorni.

Il PNRR3 Prevede Anche Semplificazioni Per L'eolico
Il Decreto Legge Semplificazioni del 2021 (n. 77), durante la riforma dei processi di autorizzazione per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, aveva stabilito l'obbligo di acquisire il parere del Ministero della Cultura (non vincolante ma obbligatorio) attraverso la conferenza di servizi, prevista dal procedimento unico (articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 2003), per l'installazione degli impianti nelle aree confinanti a quelle sotto vincolo paesaggistico.
Tuttavia, con il Decreto Legge Pnrr 3, questa prassi è stata abolita, e quindi ogni disposizione nelle linee guida del Mise (DM 10 settembre 2010) e nei provvedimenti attuativi relativi sono considerati abrogati in contrasto con l'eliminazione del parere del Ministero della Cultura nel procedimento unico per gli impianti localizzati in aree vicine a quelle sotto tutela paesaggistica.
Inoltre, il Decreto Legge Pnrr 3 ha introdotto un'ulteriore semplificazione per l'autorizzazione unica per la costruzione o la modifica di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
In particolare, il provvedimento di Via, quando richiesto, è incluso nell'autorizzazione finale rilasciata dopo la partecipazione di tutte le amministrazioni coinvolte nella conferenza di servizi. L'autorizzazione rilasciata, inclusa l'eventuale Via, costituisce il permesso di costruire ed esercitare l'impianto in conformità al progetto approvato.
Infine, il termine massimo per la conclusione del procedimento unico è stato fissato a 150 giorni.
Il Numero Delle Aree Idonee É Stato Ampliato
Ancora una volta, si è deciso di estendere l'elenco delle aree adatte per l'installazione di impianti che utilizzano fonti rinnovabili.
Le aree idonee ope legis sono quelle individuate dalla legge (specificamente dal Dlgs 199 del 2021) e saranno valide finché le regioni e le provincie autonome non avranno individuato le proprie aree, in base alla ripartizione delle potenze da installare, come stabilito da un decreto interministeriale.
Il recente Decreto Legge Pnrr prevede l'inserimento di siti e impianti situati all'interno dei sedimi aeroportuali, di proprietà delle società di gestione aeroportuale.
Inoltre, si è ridotta la fascia di rispetto dai beni culturali e paesaggistici, che sono protetti rispettivamente ai sensi della parte II e dell'art. 136 del Dlgs 42 del 2004, entro la quale non sono ammesse le aree idonee.
Prima dell'intervento del Decreto Legge Pnrr 3, la fascia era di sette chilometri dal perimetro del bene per gli impianti eolici e di un chilometro per quelli fotovoltaici. Attualmente, queste misure sono rispettivamente pari a tre chilometri e 500 metri.
Nonostante ciò, il Ministero della Cultura manterrà la competenza di esprimersi nei procedimenti autorizzativi per i progetti che si trovano in aree sottoposte a tutela, come previsto dall'articolo 12 del Dlgs 387 del 2003.
