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Transizione 5.0: Cosa Cambia Per Rinnovabili e Aree Idonee

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Contenuti

  • Comunicazioni al GSE
  • Stop al Doppio Beneficio
  • Più poteri al GSE: Vigilanza sui certificatori e controlli nel merito
  • Nuova Disciplina per L'agrivoltaico e Aree Idonee
  • Piano per Aree Idonee e Vincoli Paesaggistici

Comunicazioni al GSE: Nuova Scadenza e Finestra per Integrare i Documenti

Il primo cambio pratico riguarda le comunicazioni previste dal meccanismo Transizione 5.0: la presentazione viene ammessa entro il 27 novembre 2025.

Non solo. Per le comunicazioni inviate dal 7 novembre 2025 fino alle ore 18 del 27 novembre 2025, se emergono errori di caricamento o documentazione incompleta/non leggibile, il GSE può chiedere integrazioni.

Il correttivo, però, ha una data di chiusura netta: le integrazioni vanno caricate entro il termine indicato dal GSE e, in ogni caso, entro il 6 dicembre 2025. Saltare la richiesta significa perdere la possibilità di perfezionare la procedura e, di fatto, rimanere fuori dal credito.

Non tutto è sanabile. “Non può in ogni caso essere sanata la carenza di elementi” legati alla certificazione della riduzione dei consumi energetici.

Stop al Doppio Beneficio: Divieto di Cumulo Chiarito e Obbligo di Scelta

Sugli stessi beni agevolati l’impresa non si può chiedere sia Transizione 5.0 sia il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi previsto dalla legge di bilancio 2021.

Chi aveva già presentato domande per entrambe le misure deve scegliere  obbligatoriamente quale delle due con modalità telematiche.

Una clausola attenua il rischio per chi punta sul 5.0: se l’impresa opta per Transizione 5.0 ma il beneficio non viene riconosciuto per superamento del limite di spesa, resta aperta, previa verifica requisiti, la strada del credito beni strumentali, nei limiti delle risorse disponibili.

Nei casi di doppia prenotazione su entrambe le misure, entra in campo anche una procedura “a tempo”: dopo la comunicazione di completamento dell’investimento e su richiesta del GSE, l’impresa ha cinque giorni per comunicare la rinuncia al credito non fruito.

Se non risponde, scatta la decadenza. Il GSE, a quel punto, “svincola immediatamente” le somme prenotate.

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Più poteri al GSE: Vigilanza sui certificatori e controlli nel merito

Il provvedimento rafforza anche i controlli. Il GSE ottiene un ruolo più incisivo nella vigilanza sui soggetti che rilasciano certificazioni: non solo verifica “formale”, ma anche controlli nel merito attraverso piani di controllo.

Non si tratta di un dettaglio: se dai controlli emerge la mancanza dei presupposti, il GSE può annullare la prenotazione del credito, comunicarlo all’Agenzia delle Entrate e innescare gli atti conseguenti di decadenza o recupero dell’importo, maggiorato di interessi e sanzioni.

Persino nel contenzioso tributario viene esplicitato un punto che pesa: il GSE è indicato come litisconsorte necessario nei giudizi contro gli atti di recupero.

Nuova Disciplina per L'agrivoltaico e Aree Idonee

Il nuovo quadro normativo introduce una disciplina più stringente per gli impianti fotovoltaici, con un’attenzione particolare all’agrivoltaico. Il legislatore chiarisce in modo esplicito che questa tipologia di impianto è ammessa solo se in grado di preservare la continuità delle attività agricole e pastorali sul sito di installazione.

L’agrivoltaico viene definito come un sistema che consente la coesistenza tra produzione energetica e coltivazioni, attraverso soluzioni tecniche specifiche: moduli fotovoltaici elevati da terra, configurazioni che permettono la rotazione delle colture e l’impiego di strumenti di agricoltura digitale per il monitoraggio delle attività.

Per accedere alle autorizzazioni diventa obbligatoria una dichiarazione asseverata rilasciata da un professionista abilitato. Il documento deve attestare che l’impianto garantisca il mantenimento di almeno l’80% della produzione lorda vendibile del terreno agricolo interessato.

Non si tratta di un adempimento formale: la norma punta a evitare l’uso strumentale dell’agrivoltaico come semplice copertura per impianti fotovoltaici a terra. Il testo introduce anche un sistema di controlli e sanzioni particolarmente rigoroso.

In caso di mancato rispetto della vocazione agricola del sito, oltre all’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi, i Comuni saranno tenuti a verificare per cinque anni la persistenza delle condizioni agro-pastorali.

Un presidio che rafforza il ruolo degli enti locali nel monitoraggio degli impianti. Per alcune categorie di progetti, inclusi quelli localizzati in aree militari, la gestione dei procedimenti autorizzativi potrà essere affidata a un commissario speciale.

Le istruttorie avverranno tramite la piattaforma digitale SUER e prevedranno il coinvolgimento diretto del Ministero della Difesa, a conferma della delicatezza di questi interventi.

Piano per Aree Idonee e Vincoli Paesaggistici

Sul fronte della pianificazione territoriale, la norma affida alle Regioni un ruolo centrale. Entro 120 giorni dall’entrata in vigore (180 per le Province autonome), dovranno adottare le leggi per l’individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.

La definizione delle aree dovrà avvenire nel rispetto di criteri chiari: tutela del patrimonio culturale, salvaguardia del paesaggio e protezione delle aree agricole di pregio.

Tra le superfici considerate idonee rientrano, ad esempio, aree oggetto di bonifica, cave e miniere dismesse, discariche chiuse, sedimi aeroportuali e infrastrutture ferroviarie o autostradali.

Per i territori agricoli viene fissata una soglia precisa: la superficie classificabile come idonea non potrà essere inferiore allo 0,8 per cento né superiore al 3 per cento della Superficie Agricola Utilizzata (SAU). Un limite pensato per bilanciare lo sviluppo delle rinnovabili con la tutela dell’attività agricola.

I vincoli paesaggistici restano stringenti. Non possono essere considerate idonee le aree situate entro 3 chilometri dai beni sottoposti a tutela culturale nel caso dell’eolico e 500 metri per il fotovoltaico.

Una scelta che conferma la volontà di evitare problemi con i beni paesaggistici e storico-artistici. Alle Regioni spetterà anche il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi di potenza installata al 2030.

Il testo apre alla possibilità di accordi per il trasferimento statistico di potenza tra enti territoriali, introducendo un meccanismo di flessibilità per compensare eventuali squilibri.

Il monitoraggio complessivo dei risultati sarà affidato al Ministero dell’Ambiente, con il supporto di GSE e RSE, attraverso verifiche annuali sull’avanzamento degli obiettivi.

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